apartment-2179337_1280

I BACS in termini di tassonomia e classi / 2

La seconda parte della nostra disamina della normativa in materia insieme a Francesco Arnesano, direttore dei servizi ESG, Green Building & Efficienza Energetica di RINA Prime Value Services

La direttiva europea 2018/844/UE incarica gli Stati Membri UE di stabilire i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale utile superiore ai 290 kW siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025:

  1. Tali sistemi BACS devono poter monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia 
  2. I sistemi di automazione e controllo sono in grado di confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite di efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica
  3. I sistemi di automazione e controllo sono in grado di consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi

La normativa in Italia

L’Italia che cosa ha fatto in questa prospettiva? Chi è obbligato? Che cosa deve fare?

“C’è ancora poca informazione tra i professionisti del settore e gli operatori immobiliari. Anche se i sistemi BMS attuali consentono di effettuare le automazioni richieste dalla nuova normativa, le specifiche devono essere previste in fase progettuale e verificate in fase costruttiva. La bozza attualmente circolata della nuova “Requisiti minimi” introduce una sorta di corto-circuito tra l’obbligo di classe B e l’obbligo di dotazione di sistemi di monitoraggio avanzati previsti dalla direttiva  2018/844 (e recepiti dal D.Lgs. 48/2020), indicando al par 2.3 punto 9:

“Entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo di Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di rimborso inferiore a 6 anni o qualora non sia tecnicamente realizzabile. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.”

La realizzazione di un BACS in classe B non comporta automaticamente il rispetto delle prescrizioni della Direttiva 2018/844: nella versione finale della nuova “Requisiti minimi” sarà probabilmente chiarito se questa prescrizione integra o intende sostituire quella prevista dal DLgs 48/2020 (che ha recepito la direttiva europea 2018/844/UE)”.

La direttiva dice “Laddove tecnicamente ed economicamente fattibile”: quand’è che si stabilisce che conviene o non conviene? 

““L’aspetto della fattibilità tecnico-economica può essere dimostrato con relazioni tecniche che valutino il gap degli attuali sistemi BACS e la variazione del consumo energetico. La nuova bozza “Requisiti Minimi” indica i 6 anni di tempo di ritorno come criterio per valutare la fattibilità economica. Quella tecnica dovrà essere analizzata e argomentata dal tecnico caso per caso, con precisazioni oggettive e verificabili”.

Quando non obbligatoria, l’installazione dei sistemi automatici può portare comunque dei vantaggi per i gestori di patrimoni immobiliari. Ad esempio?

“Lavorando su edifici esistenti nei quali si cerca di individuare ed eliminare gli sprechi energetici, ci confrontiamo spesso con una gestione degli impianti focalizzata molto su conduzione e manutenzione e poco sugli aspetti di efficienza energetica. I sistemi di monitoraggio dei consumi energetici e idrici, ad oggi, perdono molta della loro efficacia perché i dati che forniscono non sono integrati in processi orientati all’efficientamento, ma rimangono spesso inutilizzati.

Il grande cambio di paradigma, richiesto dalla nuova normativa (Direttiva 2018/844 recepita dal DLgs 48/2020), porterà senza dubbio vantaggi ai gestori di patrimoni immobiliari che sapranno integrare nei loro processi l’automazione dell’analisi dei dati di consumo energetici e di efficienza degli impianti, con la valorizzazione dei risultati conseguiti a beneficio degli occupanti (in termini di comfort), delle società locatarie (in termini di riduzione dei costi energetici) e degli operatori del facility (in termini di manutenzione predittiva).Una grande sfida, quindi, che ribalta lo stato di fatto ma che sarà in grado di produrre indubbi vantaggi su tutti gli operatori immobiliari che ne coglieranno lo spirito di innovazione e riusciranno a valorizzarlo anche in termini commerciali, esponendo con chiarezza e trasparenza i benefici che i loro edifici sono in grado di garantire rispetto alla media del mercato. Ciò naturalmente richiede una riflessione profonda sul processo e sugli strumenti, un controllo dei risultati e un dialogo costante tra energy manager, gestore immobiliare, locatario e conduttore”.

Vuoi avere in anteprima il nostro white paper sui Building Automation and Control Systems? Scrivi a comunicazione@enersem.eu.

Riceverai uno speciale formato de Il ruolo dei BACS nel comparto Real Estate Property e Facility Management del Terziario